Una nuova società....una nuova Costituzione...
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Premessa dell’autore
Il presente documento, il cui autore è Arnaldo Demetrio, ovvero Jàdawin di Atheia,, è un’elaborazione di un’ipotetica Costituzione nata a seguito di un cambiamento totale dell’assetto politico, sociale, economico, organizzativo e finanziario dello Stato italiano: se questo possa essere conseguenza di una rivoluzione, di un colpo di stato o di un processo pacifico, democratico e condiviso è dato solo al lettore immaginare. Sta di fatto che rimane evidente che gli “indirizzi”, citati nel titolo stesso del documento, non possono che fare riferimento ad una situazione “pre-esistente” a quella descritta nella presente Costituzione.
Questa, quindi, non è solo una costituzione in senso stretto ma contiene elementi, indirizzi ed indicazioni che normalmente non sono compresi in una costituzione.
Il presente lavoro si è basato sulla Costituzione della Repubblica Italiana vigente alla data dell’agosto 2006, ed alcune parti sono identiche.
A scanso di malintesi è bene precisare che il federalismo qui descritto è pensiero dell’autore, e non ha nessun riferimento a formazioni o movimenti politici italiani, passati e presenti.
A ulteriore precisazione, l’autore sa di non essere un esperto a nessun titolo: il presente documento sarà certamente caratterizzato da ingenuità, ripetizioni, contraddizioni, insistita semplificazione a tutti i costi. Se i lettori mi vorranno fare notare tutte queste cose io sarò loro molto grato e ne trarrò certamente un insegnamento ed un aiuto.
Ancorché non registrato in alcun modo, il presente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, è liberamente utilizzabile da chiunque purché rimanga tale e quale e sia citato l’autore e la fonte. Il presente documento, per il quale in teoria si potrebbe parlare di regime di copyleft, è disponibile sul sito personale dell’autore, che deve essere così citato come fonte esclusivamente come qui sotto riportato:
“Il sito di Jàdawin di Atheia” www.jadawin.info
Milano, inizio elaborazione agosto 2006, elaborazione saltuaria nel corso di 2006 e 2007, fine della prima stesura 5 luglio 2007.
Costituzione
della
Repubblica Federale Italiana
con indirizzi di organizzazione sociale ed economica
Principi fondamentali
Articolo 1
La Repubblica Federale Italiana è una repubblica democratica federale, composta dalle repubbliche locali. Essa è fondata sul lavoro equamente distribuito, organizzato principalmente nella cooperazione, su un’equa distribuzione dei profitti, sull’intervento diretto dello Stato nell’economia, su un assetto complessivo della società teso a superare il modello capitalista e ad elevare notevolmente il livello di vita di tutti i cittadini, sfavorendo al contempo l’accumulazione di enormi profitti da parte di poche persone o gruppi. La Repubblica Federale Italiana non ha, altresì, alcun modello economico-sociale di riferimento se non uno suo, anche se fortemente, ma criticamente, influenzato dal modello comunista e da tutte le esperienze di sinistra, anarchiche e libertarie comprese, che tende a conciliare l’iniziativa privata con una sempre maggiore aspettativa di elevato benessere per tutti i cittadini, di maggior tempo per vivere una vita piena, sana e degna di essere vissuta, in un ambiente in cui la vita naturale e selvatica sia in armonia con la presenza umana sul territorio.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e nel rispetto delle leggi federali e locali.
Le decisioni di tutti i consigli, e delle relative sotto-divisioni, sono deliberate secondo i seguenti criteri:
Maggioranza relativa: maggioranza di voti in percentuale, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio;
Maggioranza assoluta: maggioranza del cinquanta per cento più 1, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio;
Maggioranza qualificata: maggioranza dei due terzi, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio.
Articolo 2
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza discriminazioni in base al sesso o all’orientamento sessuale, alla razza o all’etnia, alla lingua, alla concezione del mondo, alla religione, alla filosofia, alle idee politiche o alle condizioni personali e sociali. A questo principio si uniforma l’azione dello Stato in ogni aspetto della vita sociale e collettiva. Lo Stato fa suoi i principi di partecipazione effettiva di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, al contributo di questi in tutti i sensi e al beneficio da parte di questi dell’intera ricchezza del Paese, e richiede da loro un preciso impegno in tal senso.
Articolo 3
La repubblica non riconosce il lavoro come valore in sé, eterno ed immutabile, e favorisce con ogni mezzo l’alleviamento della fatica, perseguendo l’aumento del benessere di tutti e combattendo l’eccessivo benessere di pochi. Di conseguenza utilizza il termine alternativo di attività. Al contempo valorizza la manualità, le attività artigianali e la produzione artistica e culturale, ne difende e ne favorisce l’attuazione, la salvaguardia e lo sviluppo a tutti i livelli: privato, collettivo e scolastico. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto a svolgere un’attività il più possibile utile e necessaria alla società e con pari dignità con le attività più creative ed intellettuali, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il diritto ed al contempo il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o artistico o culturale della società e del suo personale.
Articolo 4
La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica Federale Italiana, in questo contesto, si articola nelle seguenti repubbliche locali, ognuna con una bandiera, un inno nazionale e una capitale:
Repubblica di Savoia, capitale Aosta
Repubblica Piemontese, capitale Torino
Repubblica di Provenza, capitale Cuneo
Repubblica Lombarda, capitale Milano
Repubblica Ligure, capitale Genova
Repubblica Tirolese, capitale Bolzano
Repubblica Trentina, capitale Trento
Repubblica Veneta, capitale Venezia
Repubblica Friulana, capitale Treviso
Repubblica Emiliana Romagnola, capitale Bologna
Repubblica Toscana, capitale Firenze
Repubblica Umbra, capitale Perugia
Repubblica delle Marche, capitale Ancona
Repubblica Abruzzese, capitale Pescara
Repubblica del Lazio, capitale Roma
Repubblica Molisana, capitale Campobasso
Repubblica Campana, capitale Napoli
Repubblica Lucana, capitale Potenza
Repubblica del Tavoliere, capitale Foggia
Repubblica della Murgia, capitale Bari
Repubblica del Salento, capitale Lecce
Repubblica Silana, capitale Cosenza
Repubblica Calabrese, capitale Reggio Calabria
Repubblica Siciliana, capitale Palermo
Repubblica di Sardegna, capitale Cagliari.
1.Ogni repubblica ha proprie leggi, purché non in contrasto tra loro e con le leggi federali. Le repubbliche possono nascere, dividersi o accorparsi per proposta popolare sottoscritta da almeno un milione di cittadini e ratificata o respinta da referendum a maggioranza relativa senza quorum. Il risultato ha valore per cinque anni e per questo periodo non può essere presentata proposta uguale o contraria.
2.Si può, con l'approvazione della maggioranza assoluta delle popolazioni dei Comuni, Comunità Locali e Aree Locali espressa mediante referendum a maggioranza assoluta senza quorum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli delle Repubbliche interessate, consentire che Comuni, Comunità Locali e Aree Locali, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Repubblica e aggregati ad un'altra.
3.Con gli stessi criteri il mutamento delle suddivisioni territoriali e l’istituzione di nuove nell'ambito di una Repubblica sono stabiliti con legge della Repubblica Federale, su iniziative delle aree territoriali, sentita la stessa Repubblica federata. La Repubblica federata, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuove aree territoriali e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La capitale federale centrale è Milano. Hanno funzione di capitale federale decentrata le città di:
| Torino | per le repubbliche Savoia, Piemontese, Provenza e Ligure |
| Verona | per le repubbliche Tirolese, Trentina, Veneta e Friulana |
| Piacenza | per le repubbliche Lombarda ed Emiliana Romagnola |
| Pistoia | per le repubbliche Toscana ed Umbra |
| Pesaro | per le repubbliche Marche e Abruzzese |
| Barletta | per le repubbliche Molisana e Tavoliere |
| Brindisi | per le repubbliche Murgia e Salento |
| Catanzaro | per le repubbliche Lucana e Silana |
Articolo 5
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e dialettali.
La Repubblica s’impegna a adottare, elaborare in proprio o di concerto con cittadini ed organizzazioni internazionali una lingua universale semplice, immediata, di facile apprendimento ed utilizzo che faciliti come mai fatto finora la comprensione tra tutti i popoli del mondo e sgravi la comunità internazionale dagli enormi costi sopportati finora per la complessa opera di traduzione tra le molte lingue del pianeta. Non ha importanza che sia l’esperanto o altra lingua artificiale, passata, presente o futura, ma è importante che ne sia adottata una e che questa sia insegnata insieme a quella italiana ed alle lingue ed ai dialetti locali. La Repubblica si impegna a livello internazionale, in modo deciso, in questo compito.
Articolo 6
La Repubblica Federale Italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Lo Stato combatte il fanatismo e la speculazione riguardo a tutte le tecnologie, comprese quelle informatiche, ma al contempo considera, soprattutto queste ultime come un’eccezionale opportunità per perseguire gli scopi di cui agli articoli 2, 3 e 28. Combatte i ciechi interessi capitalistici delle grandi corporazioni internazionali e favorisce lo sviluppo di software libero, condiviso e partecipato, promuovendone lo sviluppo in ogni sua forma.
Articolo 7
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, persegue l’obiettivo di un aumento generalizzato delle aree boschive, forestali e selvagge, riducendo drasticamente l’impatto devastante dell’antropizzazione selvaggia e senza regole degli ultimi due secoli.
Articolo 8
Lo Stato è indipendente da qualsiasi religione, chiesa, setta o credenza ed è a loro superiore in ogni ordine e grado. Lo Stato non riconosce alcun patto od intesa pre-esistente ed ingloba nel suo territorio l’ex- Stato Vaticano, e nel suo patrimonio tutti i beni di questo, anche internazionali, senza indennizzo alcuno.
Articolo 9
La Repubblica Federale Italiana è uno stato ufficialmente a-religioso e fortemente laico: tutte le concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche sono ammesse con pari diritti e doveri purché non contrastino con la legge e la Costituzione. Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all’occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro. Le organizzazioni anzidette non hanno diritto ad interferire, in alcun modo, con la vita, le istituzioni e le organizzazioni della Repubblica in modo che prevalga esclusivamente il loro punto di vista. Specificatamente non sono ammesse la presenza, l’organizzazione di culto e la propaganda di tali organizzazioni nell’amministrazione pubblica e dello Stato, nelle imprese di ogni tipo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’apparato della sicurezza e nella sanità. Ogni eventuale deroga è stabilita a livello locale e approvata dalle autorità centrali.
Per il suo carattere a-religioso ed aconfessionale profondamente laico la Repubblica non riconosce valore al concetto di “santità” o “beatitudine” e quindi vieta per legge l’utilizzo di nomi di santi o beati o concetti religiosi sia per indicare località, strade o luoghi sia per denominare qualsiasi struttura, ente od organizzazione pubblica o privata. Procede quindi, per quanto possibile e seguendo comunque norme di buon senso, a sostituire tali denominazioni con altre più consone.
Lo stesso concetto è esteso all’esposizione di simboli, ritratti, immagini, raffigurazioni e simili in e sopra qualunque edificio od ambiente che non sia abitazione privata, con l’eccezione ovvia delle strutture di rilevante interesse culturale ed artistico.
(Nota dell’autore: mentre per Piazza del Duomo o Piazza Duomo, in qualsiasi località, la denominazione potrebbe anche restare, non ha nessuna giustificazione quella di Piazza dei Santi Apostoli. Similmente la “Madonnina” in cima al Duomo di Milano resterebbe al suo posto).
Per lo stesso motivo lo Stato adotta un calendario laico senza alcun riferimento a santi, beati o concetti religiosi ma, eventualmente, con riferimento a persone e gruppi distintesi nel progresso civico, sociale, scientifico, culturale ed ambientale della collettività. Tale concetto è esteso ad ogni aspetto della comunicazione pubblica ufficiale ed alle imprese ed alle strutture di ogni natura.
Similmente le festività religiose sono sostituite con altrettante, ed in maggior numero, festività civili.
Per quanto precede la numerazione e la datazione queste dovrebbero essere cambiate ma, per ragioni pratiche, diviene obbligatorio per legge, quando necessario, sostituire l’espressione AC o A.C., avanti Cristo, con la stessa espressione avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di ante (data) convenzionale, e di sostituire l’espressione DC o D.C., dopo Cristo, con la stessa espressione avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di data convenzionale. Tutte le riedizioni di qualunque forma mediatica pre-esistente devono essere obbligatoriamente aggiornate in tal senso. Con lo stesso criterio sono punite le violazioni a questa norma anche se espresse solo verbalmente da esponenti pubblici, insegnanti e docenti nell’esercizio delle proprie funzioni compresi, che tali espressioni compaiano o no su mezzi mediatici, a seguito denuncia di qualsiasi cittadino o di funzionario pubblico. L’indagine per accertare la veridicità di tale denuncia sarà svolta dalla Sicurezza Nazionale e dal Dipartimento Giudiziario come di seguito specificato in questo documento.
Ogni partecipazione fisica e/o sostegno economico e finanziario a processioni, sagre, fiere e manifestazioni a carattere confessionale da parte di esponenti o strutture pubbliche è vietato per legge.
Su tutti i mezzi mediatici non esplicitamente confessionali è vietata qualsiasi forma di superstizione religiosa, soprattutto astrologia, cartomanzia, e simili.
Con
particolare riferimento a giochi, quiz e trasmissioni mediatiche, come radio e
televisione ed Internet, argomenti confessionali possono essere trattati col
dovuto distacco critico ed in modo assolutamente imparziale. Lo stesso dicasi
per i divulgatori e le guide artistiche, che devono conformarsi a quanto sopra
esposto.
Ogni
attività basata su quanto sopra esposto è vietata per legge, ad eccezione che
nel proprio nucleo o famiglia per motivi di gioco, e comunque esclusivamente a
titolo gratuito.
Le
violazioni a questo articolo della presente costituzioni saranno punite a norma
del Codice Sociale.
Articolo 10
La repubblica ha il compito prioritario di promuovere il progresso economico, sociale, culturale, scientifico e tecnologico della società, con particolare riguardo alla salvaguardia dell’ambiente, al ripristino di ambienti naturali selvaggi e non antropizzati e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Rientra in questi intenti una decisa politica demografica per la consistente e decisa diminuzione della popolazione, per adeguarla a livello ottimale in un corretto rapporto tra risorse del territorio, risorse energetiche, limiti dello sviluppo, qualità della vita, umanizzazione della convivenza e minimo inquinamento possibile. Di conseguenza la repubblica favorisce la società rurale a scapito di quella urbana, contrasta la formazione e l’ampliamento di centri urbani sovrappopolati, regolamenta l’immigrazione al fine che questa non vanifichi i risultati della politica demografica. Le aree urbane abbandonate sono utilizzate per servizi sociali o abbattute e restituite alla natura.
Lo Stato considera fondamentale che la popolazione anziana prosegua la propria vita, al di là del periodo lavorativo, in modo più che dignitoso, economicamente e socialmente, e attua tutto quanto in suo potere per garantire questo principio, destinandovi congrua parte delle proprie risorse.
Articolo 11
La bandiera della Repubblica Federale Italiana è tricolore: croce a “x” bianca e quattro triangoli alternati verdi e rossi. L’inno nazionale è l’aria del “Nabucco” di Giuseppe Verdi.
Articolo 12
Trattati internazionali con implicazioni sulle leggi e sugli ordinamenti della repubblica sono considerati validi, in tutto o in parte, solo se non in contraddizione con la Costituzione e con le leggi dello Stato.
Lo Stato intrattiene, se stabilito di concerto dal Dipartimento Estero e dal Governo Federale, relazioni di ordinaria amministrazione con tutti gli Stati ma non riconosce ufficialmente, da parte di Dipartimento Esterno e Governo Federale che agiscono di concerto, l’esistenza di Stati non elettivi come regni, imperi, granducati, principati e simili, anche se costituzionali. Di conseguenza il Dipartimento Estero non mantiene presso questi Stati una propria ambasciata e non ammette sul proprio territorio l’ambasciata degli stessi. In regime di reciprocità è mantenuto con questi Stati solamente un Ufficio di Rappresentanza. In mancanza di accordo bilaterale questi uffici non sono istituiti.
Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili
Articolo 13
La libertà personale, della corrispondenza e di tutte le forme di comunicazione, del domicilio e delle sedi di attività produttive, nonché la libertà di muoversi e spostarsi sul territorio nazionale e verso l’estero sono inviolabili. La legge disciplina detenzione, ispezione o perquisizione personale e ogni altra restrizione della libertà personale. In casi di necessità e urgenza, indicati dalla legge, sono previsti provvedimenti provvisori da parte delle autorità di sicurezza che sono validi di per sé. Violenze fisiche o morali sono punite a tutti i livelli. La detenzione preventiva è regolata dalla legge e dal Dipartimento Giudiziario.
Articolo 14
La repubblica disconosce la discendenza patrilineare e il sistema patriarcale, ed è ugualmente contraria a una discendenza matrilineare e a un sistema matriarcale. Di conseguenza la denominazione delle persone prevede i seguenti principi generali:
Il cognome di discendenza paterna è abolito e rimane evidente solo negli atti pubblici e nelle certificazioni e per quanto attiene la ricostruzione e l’identificazione genealogica
Ad ogni persona, alla nascita, sono assegnati uno o più nomi propri da parte di chi la riconosce come propria discendenza o, in mancanza, provvede al suo mantenimento. In caso di figli di incerta o sconosciuta origine lo Stato provvede all’assegnazione di uno o più nomi
Ogni persona, raggiunta la maggiore età di diciotto anni, può cambiare i propri nomi o aggiungerne di nuovi, rimanendo traccia storica dei pregressi. La stessa possibilità è concessa ogni dieci anni.
Articolo 15
La repubblica non riconosce la famiglia, così come storicamente conosciuta, come unica forma possibile di aggregazione tra gli individui e favorisce, di conseguenza, forme diverse di aggregazione, con pari dignità. La repubblica individua, nella forma del nucleo abitativo, brevemente denominato nucleo, la struttura di base di aggregazione e fa obbligo al/ai/alle componente/i del nucleo la registrazione e l’aggiornamento dello stesso ad ogni sua variazione, sia nell’ubicazione sia nella composizione, entro sei mesi dal loro verificarsi. L’origine di ogni individuo, precedentemente stabilita dai concetti di paternità e maternità, è stabilita con il criterio di appartenenza comunitaria, riferita alla/alle persona/e componenti il nucleo che, volontariamente e di comune accordo, ne diano comunicazione. In mancanza di ciò lo Stato provvede obbligatoriamente a esami clinici e genetici per stabilire, per quanto possibile, l’origine di ogni individuo. In caso di esito negativo, o nell’impossibilità di identificare i possibili progenitori, provvede a fornire un’identità all’individuo.
Per gli stessi motivi lo Stato combatte il nomadismo: alle popolazioni che storicamente hanno fatto del nomadismo il loro stile di vita, come genericamente zingari e rom, lo Stato offre finanziariamente ed istituzionalmente la possibilità di avere casa, lavoro e diritti al pari dei propri cittadini. Se tale possibilità è rifiutata o violata lo Stato espelle fisicamente d’autorità individui e gruppi accompagnandoli alla più vicina frontiera, schedando le persone coinvolte ed impedendo loro il rientro nel Paese se non garantito dalla effettiva e definitiva accettazione delle presenti condizioni.
Il nomadismo di transito della durata massima di un anno è ammesso.
Articolo 16
I cittadini hanno diritto di riunirsi in qualsiasi luogo, pacificamente e senza armi. Ogni riunione in luogo chiuso, privata o aperta al pubblico, è libera. Le riunioni, le manifestazioni e i cortei con intento di coinvolgere la comunità, che si svolgono in spazi aperti, sono libere, con preavviso, a carattere informativo, di un giorno alle autorità locali, che possono vietarle solo per validi e dimostrati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, sui quali decide il Dipartimento Giudiziario. I cittadini sono liberi di associarsi in comitati, movimenti, organizzazioni e partiti i cui scopi non siano manifestamente contro la legge. Le società segrete e le società politiche organizzate militarmente non sono ammesse.
Lo Stato, per quanto possibile, sostiene finanziariamente e logisticamente l’avvio ed il proseguimento, per un determinato periodo deciso dai Consigli con periodicità di cinque anni, delle attività di tutte le associazioni.
Per favorire l’uguaglianza tra i cittadini la Repubblica abolisce ufficialmente ogni forma colloquiale di reverenza come il lei o il voi, stabilendo di conseguenza il tu come forma ufficiale, conformando a questo principio tutti i propri organi ed atti, a partire dall’istruzione.
Per lo stesso principio è vietato per legge l’uso dei termini di onorevole, eccellenza, sua santità e simili e sull’uso, ancorché precedentemente non riconosciuto legalmente ma tollerato, di fatto, dei titoli nobiliari.
Non è vietato per legge ma è fortemente sfavorito e reso assolutamente non obbligatorio l’uso colloquiale di titoli professionali come Dottore, Ingegnere, Geometra, Ragioniere e simili.
Non per motivi religiosi o filosofici ma per motivi di eguaglianza sociale ed individuale e nel pieno rispetto del concetto di laicità assoluta e per la dignità della donna e dell’uomo, lo Stato vieta per legge in modo assoluto l’uso di copricapi e veli che nascondano, per motivi religiosi e/o superstiziosi, tutto o in parte il corpo dei cittadini e degli immigrati senza cittadinanza. A titolo esemplificativo si fa riferimento al velo ed al burka islamici ed al turbante indiano.
Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dall’Articolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore.
Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d'un’associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.
Articolo 17
Tutti i cittadini hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria emotività con la parola, lo scritto, il suono, l’immagine e ogni altro mezzo di diffusione, definito di seguito “mezzo di comunicazione”. Il mezzo di comunicazione non può essere soggetto ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità sociale nel caso di delitti, per i quali l’apposita legge sulla comunicazione espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità sociale, il sequestro del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico può essere eseguito da responsabili della sicurezza federale che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità sociale. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
Per
lo Stato non esistono i reati di vilipendio, di offesa o di diffamazione, con
qualsiasi mezzo di comunicazione, e con qualsiasi modalità, anche con modalità
ed epiteti cosiddetti volgari, e lascia liberi individui e gruppi di
confrontarsi reciprocamente nei soli limiti del rispetto delle leggi dello Stato
e nel rispetto della sicurezza pubblica.
La
legge stabilisce, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie ai criteri di comune decenza stabiliti dall’apposita
legge sulla comunicazione.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le sue violazioni.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacità sociale, della cittadinanza, del/dei nome/i proprio/propri.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Articolo 18
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed è gratuita per tutti i cittadini e le imprese. La gratuità è garantita dallo Stato. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 19
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge. L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici,
religiosi, filosofici od ideologici.
Articolo 20
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale od occasionale per motivi di sanità o di sicurezza. Se la permanenza in un luogo, superando i sei mesi continuativi di durata, diventa stabile il cittadino deve registrare l’appartenenza ad un nuovo nucleo o ad uno già esistente nello stesso luogo preciso, anche se questo luogo fosse una struttura di ospitalità come alberghi, hotel, pensioni, residence o altro. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, religiose, filosofiche o ideologiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Ogni cittadino oltre i diciotto anni è provvisto di un unico documento elettronico di identità valido cinque anni, sotto forma di tessera plastificata con microprocessore e fotografia aggiornata, che vale per tutte le funzioni inerenti l’intera appartenenza alla comunità, compresa l’abilitazione alla guida di veicoli terrestri, marini, sottomarini e aerei.
Lo stesso documento di cui sopra ha la funzione di denaro elettronico e sostituisce le pre-esistenti carte di credito. L’unità monetaria è denominata credital declinata solo al singolare, suddivisa in centesimi. La repubblica promuove il sempre maggiore uso del denaro elettronico per tutte le transazioni a scapito del denaro cartaceo, fino alla tendenziale eliminazione totale di quest’ultimo.
Articolo 21
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La detenzione preventiva deve essere autorizzata, nei casi previsti, dall’autorità sociale. La durata complessiva del procedimento non può superare, in alcun caso, i cinque anni e l’autorità sociale si impegna per legge a rispettare questo termine. I gradi di giudizio sono nel numero di tre: Primo Procedimento, Secondo Procedimento d’Appello, Procedimento Definitivo del Consiglio del Dipartimento Giudiziario. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo e devono tendere alla rieducazione effettiva del condannato e al suo reinserimento a pieno titolo nella comunità. Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.
Sconti di pena possono essere eccezionalmente concessi per gravi motivi, come quelli di salute, o per manifesta ed accertata riabilitazione del soggetto. In casi di scarcerazione e di recidiva la pena precedentemente scontata deve essere scontata fino alla primitiva scadenza, oltre alla nuova pena comminata.
Articolo 22
I funzionari e i dipendenti dello Stato e delle Repubbliche federate e degli enti pubblici non sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali e civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato, alle Repubbliche federate e agli enti pubblici. In caso di condanna questi sono tenuti a un rimborso finanziario nei confronti del/degli/delle offeso/i/e, stabilito dalla legge. I funzionari e i dipendenti di cui sopra, in caso di condanna, sono sottoposti a provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge.
Articolo 23
L'ordinamento giuridico italiano si conforma solo in parte alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti pre-esistenti sono profondamente rivisti nel linguaggio e nella logica ed accorpati razionalmente in nuove, poche, essenziali e concrete leggi la cui numerazione parte da 1.
I numerosi e pre-esistenti “codici di procedura” vengono, di conseguenza, accorpati, unificati e semplificati in un unico Codice Sociale suddiviso in Sezioni che, di norma, non fa distinzioni tra “penale”, ovvero la detenzione, e “civile”, ovvero la sanzione economica.
Le leggi, generalmente, si distinguono in Leggi Federali, che riguardano il Paese nel suo complesso e nei rapporti tra le singole repubbliche federate, e Leggi Nazionali, che riguardano le singole repubbliche e le loro suddivisioni interne.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, la cui adesione è rivista se non congruente con le leggi della Repubblica Federale Italiana.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Al contempo la Repubblica riconosce ai propri cittadini la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela la vita degli italiani all'estero.
Rapporti etico-sociali
Articolo 24
La Repubblica riconosce i diritti del nucleo come comunità naturale fondata sull’individuo o sull’unione di due o più persone, senza distinzione di sesso ed orientamento sessuale o di genere.
Articolo 25
L’unione, forma di aggregazione tra due o più persone appartenenti ad un nucleo non individuale, è ordinata sull'eguaglianza morale e sociale dei componenti, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità del nucleo. L’unione sostituisce il matrimonio come istituzione regolante la convivenza di due o più persone ed è celebrata da un organo od un esponente di un consiglio territoriale qualsiasi nel territorio federale, di scelta dei contraenti, e registrato a livello nazionale.
Il matrimonio religioso, ideologico, filosofico o politico non è riconosciuto dalla legge ed ha carattere esclusivamente privato. Se contrasta con i diritti del nucleo è sanzionato dal Codice Sociale.
Il termine che identifica tra loro le persone unite nel nucleo è stabilito per legge in compagno/a/e/i. I precedenti termini di marito e moglie sono tollerati nell’uso comune ma non da parte delle autorità e negli atti pubblici.
Il cosiddetto concubinaggio, di solito conosciuto a dominanza maschile, perde quindi la caratteristica di reato purché non leda, nei termini di legge, dignità ed integrità fisica, materiale, etica, civica e sentimentale di alcun componente del nucleo.
Articolo 26
È dovere e diritto dei componenti del nucleo mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del nucleo, purché riconosciuti da uno o tutti i componenti il nucleo. Nei casi di incapacità dei componenti del nucleo, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti da parte dello Stato.
Articolo 27
La legge assicura ai figli nati fuori dall’unione nel nucleo ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri del nucleo legittimo. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca dell’origine.
Articolo 28
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione del nucleo e dell’unione e l'adempimento dei compiti relativi, limitando nel contempo, però, l’aumento della popolazione, con disincentivi economici e di legge, nella misura di un massimo di due nuove nascite ogni due persone. Lo Stato protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo purché questi non siano confessionali o religiosi.
Articolo 29
Lo Stato, per limitare gli inevitabili problemi legati alla diversa e più promiscua organizzazione dei legami affettivi e per tutelare le giovani generazioni da un possibile disagio affettivo e materiale, favorisce il più possibile la crescita dei figli in situazioni il più collettive possibile, garantendo da una parte il rapporto insopprimibile con i genitori effettivi ma limitando nel contempo un’eccessiva dipendenza da questi e dalle dinamiche aggressive e disgregatrici che caratterizzano in modo spesso drammatico la cosiddetta “famiglia naturale”. Dando attuazione alle più moderne e non conformiste teorie pedagogiche, lo Stato persegue il fine della realizzazione di una comunità affettiva allargata, nella quale adulti e giovani reciprocamente si arricchiscano dei contributi e delle esperienze di tutti i membri della comunità di cui sono parte. Senza giungere quindi all’abolizione della paternità e della maternità reali, lo Stato prefigura una comunità in cui anche i non genitori si sentano in parte tali ed in cui, al contempo, i figli si sentano tali in parte anche quando in realtà non lo siano, secondo concezioni vecchie e logore che hanno ormai fatto il loro tempo.
Articolo 30
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce che tutte le cure siano gratuite, per tutti i suoi cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo 31
La Repubblica ha un’alta concezione della vita e della sua qualità, dalla nascita alla morte. Per la salvaguardia della qualità effettiva della vita di tutti i propri cittadini la Repubblica rende obbligatori tutta una serie di accertamenti ed esami clinici al fine di prevenire e debellare malattie e tare di ogni tipo, genetiche, ereditarie, trasmissibili e non, sia per gli adulti che per i nascituri. Nel caso in cui una o più persone decidano di unirsi ed avere figli lo Stato può negare il permesso alla procreazione, oltre che in riferimento all’articolo 10, anche in presenza di accertati pericoli per la prole, e provvedere, in mancanza di altre soluzioni, alla sterilizzazione obbligatoria per gli individui adulti. In caso di nascite clandestine in contrasto con il presente articolo la legge prevede pene detentive.
Per combattere le malattie e tare di cui sopra la Repubblica utilizzerà ogni mezzo, compresa la clonazione, cercando di limitare al minimo scientificamente indispensabile e giustificabile l’utilizzo di animali vivi.
Articolo 32
Lo Stato è contrario, in linea di principio, alla vivisezione ed al maltrattamento degli animali. Gli atti contrari a questi principi sono sottoposti a sanzioni penali. Lo Stato è anche contrario, in linea di massima, allo sfruttamento ed all’uccisione degli animali per fini alimentari e favorisce e sostiene, per quanto possibile, chi ha scelto di alimentarsi in modo vegetariano o vegetariano.
Articolo 33
Per la Repubblica la clonazione umana non è un reato e consente che singoli individui, gratuitamente o entro un limite di spesa stabilito per legge, replichino se stessi per clonazione, con i soli limiti di cui all’articolo 10.
Per le stesse motivazioni lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’eutanasia.
La Repubblica vieta per legge l’accanimento terapeutico e lo sanziona con pene detentive.
La Repubblica gestisce in proprio la campagna demografica per il contenimento della popolazione e la diffusione gratuita di tutti i metodi anticoncezionali.
Lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’istituto dell’aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.
Lo Stato garantisce, con apposita legge, l’uso delle tecniche di fecondazione assistita, omologa, eterologa o per clonazione.
Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l’istituto dell’adozione in alternativa alla fecondazione assistita.
Lo Stato non ammette l’obiezione di coscienza da parte di chiunque e rende obbligatori, per il personale medico, paramedico e professionale, i trattamenti sopra esposti.
Articolo 34
L'arte, la cultura, l’istruzione e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, con i limiti sotto esposti. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali gratuite per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, ed i relativi diplomi ed attestati hanno valore pubblico. Comunità e istituzioni religiose e confessionali hanno lo stesso diritto, senza oneri per lo Stato, ma a puro titolo privato di arricchimento culturale e formazione personale: i relativi diplomi e attestati non hanno valore pubblicamente riconosciuto. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Articolo 35
L’ordinamento scolastico federale prevede le seguenti fasce formative, che sono tra loro consecutive:
Scuola Infantile (obbligatoria) Dalla nascita a circa cinque anni garantisce l’assistenza, l’educazione e l’intrattenimento per tutti coloro che non possono avere la presenza di persone adulte per tutta la giornata. Non è previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, è invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale.
Scuola Inferiore (obbligatoria) Da circa sei anni a circa quattordici garantisce una formazione di base umanistica. È previsto il tempo pieno con gli stessi criteri di cui al punto precedente. Non è previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, è invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale.
Scuola Superiore Da circa quindici anni a circa venti garantisce, in vari indirizzi, la formazione professionale. Anche in questo caso è previsto il tempo pieno e, in casi particolari, l’alloggio. L’ammissione è a numero chiuso e con test di pre-iscrizione, compatibilmente con l’equilibrio del numero degli iscritti ai vari indirizzi e con le previsioni delle esigenze produttive a livello della Repubblica federata. È prevista la contemporanea assunzione in imprese pubbliche o private, a tutti gli effetti normativi, contributivi e sindacali, con parziale onere per lo Stato. È stabilito un esame finale, con prove scritte ed orali, le cui modalità sono stabilite per legge, che produce il Diploma di Scuola Superiore.
Università Di durata variabile, è un livello di istruzione altamente professionale, con le caratteristiche di cui al punto precedente. È stabilito un esame scritto per ogni materia e un esame scritto finale per Tesi, illustrata in colloquio, che produce il Diploma di Università
Accademia Di durata variabile, è il più alto livello di specializzazione e formazione professionale, culturale e scientifica, con le caratteristiche di cui al punto precedente e con collaborazione in aziende ed istituti statali e privati. Con le stesse caratteristiche del punto precedente, produce il Diploma di Accademia.
Scuole professionali Di varia durata ed indirizzo, garantiscono la formazione tecnica e professionale specifica in determinati settori produttivi, e vi si può accedere solo dopo il completamento della Scuola Inferiore. Hanno le medesime caratteristiche della Scuola Superiore. Possono essere private, con eventuale e parziale onere per lo Stato, ma non a indirizzo religioso o confessionale.
Nessuna di queste scuole ha il diritto di darsi ordinamenti autonomi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato.
Rapporti economici
Articolo 36
Lo Stato ritiene suo dovere organizzare ed intervenire in prima persona nell’assetto produttivo della Repubblica. A tal fine stabilisce quanto segue.
Le imprese sono organizzate per legge nel seguente modo:
A)
Imprese Individuali. In tale categoria sono comprese tutte le organizzazioni di attività il cui unico proprietario o esercente sia una sola persona fisica. L’eventuale denominazione dell’impresa individuale deve essere sempre seguita dall’indicazione di II in carattere maiuscolo, normale e senza punti d’interpunzione, con la facoltà di aggiungere il nome proprio del Titolare. La denominazione dell’impresa individuale deve comparire ufficialmente in tutti gli atti pubblici e in tutti i tipi di elenchi professionali e telefonici. La denominazione di Titolare è riconosciuta e citata in tutti gli atti pubblici, nella letteratura e pubblicistica specifica ed in tutti gli elenchi e registri e sostituisce, a tutti gli effetti, i precedenti termini di “Padrone”, “Proprietario” ed “Imprenditore”. Gli eventuali collaboratori continuativi dell’Impresa Individuale, anche se appartenenti al nucleo del titolare, figurano come Collaboratori Dipendenti e devono essere regolarmente retribuiti e tutelati come da apposita legge dello Stato. La denominazione di Collaboratore Dipendente segue quanto detto sopra per quella di Titolare e vale, in senso generale, per tutte le mansioni e le qualifiche e sostituisce, di fatto, i precedenti termini di “Lavoratore Dipendente”, “Lavoratore Subordinato”, “Operaio”, “Manovale”, “Impiegato” e simili.
B)
Società Cooperative. In tale categoria, che lo Stato propone e privilegia nell’ambito delle imprese non individuali, figurano imprese di ogni tipo in cui i rapporti tra i soci, tutti rientranti nella denominazione ufficiale di Socio Collaboratore, sono improntati alla massima equità possibile, sia nell’ambito dei diritti sia nell’ambito dei doveri. Le Società Cooperative sono formate da almeno due Soci Collaboratori e la loro denominazione deve sempre essere seguita dall’indicazione di SC in carattere maiuscolo, normale e senza punti d’interpunzione ed è vietata l’indicazione dei nomi propri dei soci. L’organizzazione interna e il funzionamento delle Società Cooperative sono improntati alle regole della democrazia partecipativa che devono essere presenti nello Statuto, obbligatorio per legge per tutte le imprese collettive. Lo Statuto deve consentire l’equità di diritti decisionali e consultivi di tutti i Soci Collaboratori, mentre deve garantire che la responsabilità economica sia ripartita soltanto proporzionalmente in base alle quote societarie conferite dai singoli soci. I ricavi netti dell’attività, se presenti, oltre la retribuzione normale, devono essere ripartiti in parti eguali tra tutti i Soci Collaboratori.
Le Società Cooperative possono avere partecipazione da parte dello Stato e non sono quindi definite come Società Private o Società Pubbliche.
C)
Società Pubbliche. In tale categoria rientrano tutte le imprese non individuali, gli istituti di ricerca, gli istituti universitari ed accademici, le scuole ed istituti scolastici e professionali, il cui principale e preponderante socio è lo Stato.Tali imprese possono avere come Soci Finanziatori singoli cittadini, che conferiscono quote societarie nella misura massima individuale del 0,50% e nella misura massima collettiva del 80%, partecipano per Statuto agli organi consultivi e decisionali dell’impresa e partecipano proporzionalmente alla ripartizione dei ricavi netti, se presenti. La denominazione di Socio Finanziatore segue quanto sopra detto per le altre denominazioni. Le Società Pubbliche hanno, come le altre, i propri Collaboratori Dipendenti che possono anche essere Soci Finanziatori nella misura massima collettiva del 20%, senza per questo avere maggiori prerogative e diritti di base degli altri collaboratori non soci.
D)
Società Private. In tale categoria rientrano tutti gli altri tipi pre-esistenti di imprese, in cui lo Stato non ha alcuna parte economica. Le società private sono indipendenti le une dalle altre e sono vietate per legge le compartecipazioni da parte di altre imprese di qualsiasi tipo. Eventuali partecipazioni o acquisti da parte di altre imprese devono avvenire solo per incorporazione della/e minore/i nella maggiore o nella creazione di una nuova impresa e nella contemporanea cessazione della/e pre-esistente/i. Anche per queste imprese è previsto uno Statuto con le caratteristiche sopra esposte. In queste imprese i Soci Finanziatori possono arrivare alla misura massima individuale del 20% ma non possono essere Collaboratori Dipendenti e svolgono il proprio eventuale lavoro nell’impresa a titolo gratuito, mentre i Collaboratori Dipendenti possono essere Soci Finanziatori solo fino ad un massimo individuale del 3% ed ad un massimo collettivo del 20% del Capitale Sociale.
Le citate Quote Societarie hanno denominazione legale e sostituiscono tutte le precedenti forme come Obbligazioni, Azioni e altro.
Articolo 37
Lo Stato non riconosce, per quanto sopra esposto, di conseguenza, la natura stessa della Borsa e delle sue attività, che sono vietate per legge, come tutte le forme di speculazione. Vengono di conseguenza vietate per legge le imprese finanziarie che abbiano il solo scopo della compra-vendita di quote di capitale delle società.
Articolo 38
Le società miste di capitali italiani e stranieri sono vietate per legge. Le attività delle imprese estere devono quindi svolgersi, sul territorio della Repubblica Federale Italiana, solo con la formazione di imprese italiane e nelle forme precedentemente esposte. L’azienda italiana deve diventare finanziariamente ed economicamente indipendente entro dieci anni, il capitale investito dall’azienda estera figura quindi come prestito che deve essere restituito dall’azienda italiana. L’azienda estera ha diritto ad esercitare funzioni di indirizzo, controllo e gestione della parte italiana purché non in contrasto con le leggi dello Stato.
Articolo 39
Lo Stato combatte la dispersione della ricchezza produttiva del Paese e favorisce un rapporto il più diretto possibile tra produttori e consumatori allo scopo dichiarato e programmatico di alzare il livello dei ricavi delle imprese e contemporaneamente abbassare il prezzo finale al consumo. Per questo scopo lo Stato gestisce in proprio tutte le imprese di distribuzione, nella forma di Società Pubblica, ma solo quando questa attività non sia gestita autonomamente dai produttori.
Articolo 40
La regolamentazione del lavoro e dei rapporti all’interno di imprese e società sono organizzati da un unico Regolamento del Lavoro nazionale, suddiviso in parti denominate “Settore” a seconda del relativo raggruppamento di attività, che sostituisce gli eventuali precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il Regolamento del Lavoro, settore per settore, ha una validità di cinque anni ed un aggiornamento di metà periodo, il rinnovo e l’aggiornamento del Regolamento è contrattato, in tutti i suoi aspetti, tra le associazioni produttive di settore, denominate “Associazione Imprenditoriale”, e le rappresentanze dei lavoratori liberamente e democraticamente elette, denominate “Rappresentanza di Lavoratori” o brevemente RdL. Queste ultime, ai vari livelli di rappresentanza territoriale, possono decidere se essere affiancate dalle associazioni di lavoratori, denominate “Associazione Sindacale”: la natura ed il funzionamento di queste entità sono regolati dalla Legge del Lavoro, delle Associazioni e delle Rappresentanze. La ratifica del Regolamento del Lavoro avviene alla presenza di funzionari della Repubblica Federale che devono verificare che non ci siano violazioni della legge e della costituzione.
Articolo 41
La presente costituzione stabilisce che, in linea di massima, si debba tendere a lavorare il più proficuamente possibile, significando in ciò, come già accennato, anche una diminuzione della fatica e del tempo dedicato al lavoro ed un aumento del tempo dedicato a se ed alla collettività. La costituzione stabilisce quindi che, in linea di principio:
la settimana lavorativa debba essere composta, complessivamente, da quattro giorni lavorativi e tre di riposo, anche non continuativi tra loro;
che la durata della giornata lavorativa debba risultare mediamente di sette ore lavorative escluso l’eventuale periodo intermedio di riposo e/o ristorazione;
che il periodo di ferie annuale debba essere tendenzialmente e mediamente nella misura di sessanta giorni ( o due mesi) di calendario;
che permessi in minuti ed ore per motivi personali siano fruibili liberamente e compensati con successivi minuti ed ore di lavoro, distribuiti nelle quattro settimane successive;
che la retribuzione del lavoratore sia comprensiva di oneri e contributi previdenziali, fiscali ed assicurativi e che debba essere demandato il versamento degli stessi, con un adeguato ordine di obbligatorietà, ai singoli lavoratori;
che l’ammontare complessivo di tali oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi non debba indicativamente superare il trenta per cento della retribuzione lorda;
che l’armonizzazione complessiva delle predette raccomandazioni spetti ai succitati funzionari della Repubblica Federale nella fase di ratifica finale. La supervisione e le controversie sono demandate al Dipartimento Sociale.
Articolo 42
Uomini e donne hanno pari diritti nella società nel suo complesso e, a parità di lavoro, la medesima retribuzione. Le condizioni di lavoro devono consentire, sia agli uomini che alle donne, gli adempimenti di qualsiasi natura (conduzione economica, lavori domestici, cura ed istruzione dei figli) che liberamente scelgono di ottemperare nell’ambito del nucleo abitativo.
Articolo 43
La costituzione stabilisce in quindici anni il limite minimo di età per svolgere qualsiasi attività lavorativa e tutela, attraverso la legge, il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Articolo 44
La costituzione stabilisce che la retribuzione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla natura e dal settore dell’attività e dalla mansione svolta, debba essere tendenzialmente concepita in una scala parametrale 100-170. Risulta necessario affermare che, come enunciato genericamente negli articoli 1 e 3, che l’ammontare della retribuzione riferita al parametro 100 debba essere grandemente e proporzionalmente aumentato.
(Nota
esplicativa dell’autore: ho a lungo pensato a come concepire questo parametro.
Ragionando in euro del 2007 e ipotizzando che il lavoro più umile possa essere
considerato lo spazzino ed il lavoro più prestigioso e maggiormente retribuito
in assoluto, imprenditori compresi, possa essere quello di Presidente della
Repubblica, la scala parametrale 100-170 starebbe a significare che, mediamente
nell’anno solare e al netto di contributi e tasse lo spazzino guadagnerebbe,
anche alla luce dell’elevamento del benessere auspicato in questa
costituzione, intorno ai 4000 euro e il presidente 6800. Ho reso
sufficientemente chiaro il concetto? È ovvio che è solo un esempio: le cifre
potrebbero essere 5000 e 8500, 6000 e 10200 e così via…..solo verso l’alto!)
Articolo 45
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere dignitosamente ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, la cui attuazione è stabilita per legge. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Articolo 46
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Articolo 47
L'assistenza privata è libera solo nella misura in cui non realizzi privilegi di singoli o collettività a scapito di altri/e, e nel caso che sia integrativa rispetto a carenze ed inadeguatezze di quella pubblica.
Articolo 48
L’organizzazione dei lavoratori, nelle due fattispecie di Rappresentanza di Lavoratori e di Associazione Sindacale, è libera.
A tali organizzazioni non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
Ề condizione per la registrazione che gli statuti delle organizzazioni sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
Le organizzazioni registrate hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare rinnovi del Regolamento del Lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Articolo 49
Il diritto di sciopero, come previsto dalla legge sul lavoro, prevede che sia libero nella misura in cui, previa preliminare consultazione assembleare, sia accettato almeno dalla metà più uno dei componenti della singola unità produttiva di riferimento. In caso di indizione di assemblea la partecipazione ed il voto nella assemblea stessa è obbligatorio per legge: vi si possono sottrarre lavoratrici e lavoratori che debbano ottemperare ad evidenti obblighi di organizzazione e sicurezza, stabiliti in precedenza.
Articolo 50
L'iniziativa economica privata è libera, nella misura in cui rispetti gli articoli precedenti di questa parte della Costituzione. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all’ambiente e agli animali. La Legge sul Lavoro determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata al fine del benessere dell’intera collettività.
Articolo 51
La proprietà è pubblica o privata secondo i criteri precedentemente descritti. La Repubblica tendenzialmente dirige l’attività economica nella società verso forme cooperative, partecipative e pubbliche.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge sul Lavoro, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, con o senza indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 52
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione con o senza indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 53
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà; favorisce le forme cooperative di organizzazione imprenditoriale. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. La legge prevede che tutte le aziende dei settori Sanità, Energia, Trasporti e Comunicazione siano a maggioranza relativa, o completamente, pubbliche.
La legge stabilisce la natura pubblica di un’azienda radiotelevisiva nazionale denominata Radio Televisione Italiana, articolata su tre emittenti televisive denominate Tele 1, Tele 2 e Tele 3 e su tre emittenti radiofoniche nazionali denominate Radio1, Radio 2 e Radio 3: queste emittenti si occupano prevalentemente, rispettivamente, di questioni, cronache ed argomenti di carattere internazionale, nazionale e locale. La funzione prevalentemente culturale e di intrattenimento intelligente dell’azienda è stabilita e regolata dalla Legge sulla Comunicazione, che prevede anche un’obbligatoria copertura temporale solo per una parte della giornata al fine di favorire le relazioni interpersonali che siano ostacolate il meno possibile da una fruizione ininterrotta e passiva del mezzo radio-televisivo. Va da sé che la mancanza della necessità di occupare ad ogni costo le ventiquattro ore della giornata indirizza gli sforzi creativi degli autori verso la qualità e non la quantità. La Legge sulla Comunicazione regolamenta anche la nascita, il numero e la proliferazione di radio e televisioni locali e vigila sulla qualità delle trasmissioni secondo proprie norme etiche e culturali.
I concetti sopra esposti si riferiscono anche a qualunque altro mezzo mediatico ed in particolare ad Internet.
Per le stesse motivazioni e per favorire il radicamento sul territorio e nelle realtà locali la costituzione garantisce e promuove il decentramento delle imprese televisive e cinematografiche smantellando il preesistente accentramento delle stesse nell’area di Roma.
Articolo 54
La Repubblica Federale riconosce come primaria la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Allo stesso tempo favorisce, anche economicamente, il volontariato purché non passi, attraverso di esso, attività di propaganda e condizionamento religiosi da parte di chicchessia.
A livello generale lo Stato giudica inconcepibile e priva di senso la proliferazione di imprese che, in un territorio ristretto, forniscano prodotti e servizi similari se non addirittura identici: stabilisce quindi, per legge, una regolamentazione che favorisca l’aggregazione di imprese simili in imprese più grandi e meglio distribuite sul territorio, al fine di facilitare la soddisfazione dei bisogni della popolazione in generale e non il vantaggio di pochi, oltre che facilitare una più razionale organizzazione del tessuto produttivo del Paese.
Articolo 55
La Repubblica Federale incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Limita il proliferare indiscriminato del numero di banche e determina la semplificazione del sistema complessivo del credito. Favorisce la formazione di banche cooperative e a livello di repubblica locale, e l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento economico nei grandi complessi produttivi del Paese.
Al fine di poter garantire il rispetto della legge, questa costituzione considera illegale il segreto bancario e regolamenta per legge le prerogative di controllo e i limiti legittimi di tale attività da parte dello Stato. Nell’intento di contrastare l’arricchimento spropositato ed illegale di individui o gruppi, lo Stato esercita una forte attività di controllo e di ispezione dei movimenti bancari e finanziari e, tendenzialmente, rende obbligatoria la certificazione e la giustificazione di tutti i movimenti di valuta, in entrata ed in uscita, su ogni conto bancario.
Articolo 56
La costituzione stabilisce che il canone di affitto delle abitazioni, comprese le spese, non superi il dieci per cento del reddito netto complessivo dei componenti del nucleo abitativo. Tale reddito è certificato annualmente alla fine di ogni anno e il canone di affitto dell’anno successivo, stabilito in base a tale certificazione, è corrisposto mensilmente. Nell’anno successivo sono rateizzati gli adeguamenti relativi al mutato reddito dell’anno precedente. Ad ogni variazione annua del reddito complessivo del nucleo, sia in aumento che in diminuzione, il relativo deve essere adeguato.
Tuttavia la repubblica favorisce la cooperazione anche nel settore edilizio, volta a rendere proprietarie le persone che abitano nella loro casa, e sfavorisce, come in tutti i settori produttivi, l’accumulazione di grosse proprietà in mano a pochi.
Parte seconda
Organizzazione della società
Organi di governo
Articolo 57
Per il proprio funzionamento democratico di base la Repubblica si organizza come di seguito esposto. Le denominazioni delle località devono essere il più possibile nella lingua o dialetto locali. La legge vieta l’utilizzo di nomi di santi religiosi e sostituisce i precedenti nomi in tal senso con i nomi più consoni.
Comune. Di solito è denominata comune un’entità urbana, avente una struttura urbanistica unita ed omogenea, con almeno cinquemila abitanti. Il Comune può essere suddiviso in Quartieri, od altra denominazione locale, in base a criteri urbanistici o storico-culturali. La denominazione dei comuni e dei quartieri, per legge, deve essere il più vicino possibile alla denominazione storicamente determinata nella lingua o dialetto locale e secondo i criteri di cui all’Articolo 5.
Comunità Locale. La Comunità Locale ha una struttura urbanistica sparsa, non accentrata, senza grandi centri od agglomerazioni, e può essere altresì un’area geografico-culturale omogenea comprendente comuni con meno di cinquemila abitanti. I comuni con meno di cinquemila abitanti all'interno di una Comunità Locale sono considerati con il loro nome ma come sotto-divisioni della Comunità Locale senza autonomia amministrativa. Il nome della Comunità Locale, se non storicamente già esistente, è creato dalle autorità di concerto con la popolazione residente.
Comunità Locali e Comuni possono essere contigue ma mai una all’interno dell’altra.
Area Locale. L’Area Locale riunisce Comuni e Comunità Locali omogenee tra loro per posizione geografica, caratteristiche morfologiche ed economico-culturali. Il nome dell'Area Locale, se non storicamente già esistente, è creato dalle autorità di concerto con la popolazione residente.
Le pre-esistenti strutture della Provincia e della Regione sono, pertanto, abolite.
Consigli. I consigli sono il nucleo di base dell’organizzazione della società. Essi sono strutturati su base territoriale, comunitaria, per insiemi e sottoinsiemi produttivi, scolastici e residenziali. I consigli, a livello territoriale, sono eletti ogni cinque anni a partire dal Caseggiato, a seguire il Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri) fino al Comune, alla Comunità Locale, all’Area Locale e alla Repubblica federata. Il massimo organo di rappresentanza a livello locale è il Consiglio della Repubblica. Sopra esso c’è il Consiglio Federale.
In presenza di case, insediamenti o ville sparse questi sono raggruppati e considerati alla stregua del Caseggiato.
A livello non territoriale i consigli sono il Consiglio di Impresa (per le imprese di ogni settore e natura con almeno quindici Collaboratori Dipendenti e/o Soci Lavoratori), ed il Consiglio di Istituto (per scuole di ogni ordine e grado).
Articolo 58
Elezioni delle rappresentanze.
A tutte le cariche elettive può concorrere chiunque non sia stato giudicato definitivamente colpevole di reati, di qualsiasi natura, che comportino una sanzione detentiva. Alla fine della detenzione i cittadini sono immediatamente reintegrati nel diritto a concorrere a tutte le cariche elettive. In caso di eletti che successivamente siano condannati definitivamente questi decadono immediatamente dalla loro carica.
A) Consiglio di Caseggiato.
Alla carica di Consigliere nel Consiglio di Caseggiato possono concorrere solo persone fisiche, che possono venire proposte da se stesse o da una singola persona, purché questa sia residente nel caseggiato da almeno sei mesi e sia registrata regolarmente come Nucleo Abitativo, singolo o collettivo. È facoltà del candidato accettare la candidatura stessa, senza ulteriori obblighi.
I consiglieri sono eletti nella proporzione fissa di 1 ogni 10 abitanti adulti del caseggiato e con il limite massimo del 10 per cento di consiglieri sul totale dei residenti adulti nel caseggiato. Non è prevista l’organizzazione di liste tra consiglieri eletti. Il sistema elettorale è proporzionale puro al 100%. Sono ammesse, a titolo personale, riunioni private tra singoli consiglieri, senza validità legale.
La legge prevede l’organizzazione di Commissioni specifiche all’interno del Consiglio di Caseggiato, purché questo sia composto da almeno cinquanta consiglieri.
Le proposte possono essere presentate anche da un singolo consigliere, e qualsiasi decisione, compresa quella di istituzione di commissioni, deve essere approvata dalla maggioranza relativa dei presenti alla riunione.
La presenza alle riunioni è obbligatoria per legge, salvo per ben motivate e giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima della riunione al fine di essere approvate a maggioranza relativa. In caso di non approvazione l’assenza è punita con un’ammenda pecuniaria stabilita dallo Statuto del consiglio.
L’organizzazione interna del consiglio, nei limiti di legge, è demandata al consiglio stesso tramite un apposito Statuto, la cui bozza è stabilita per legge, che deve essere approvato dal l per cento più uno, o frazione, del consiglio.
In caso di decesso o di trasferimento del singolo consigliere il suo posto rimane vacante fino alle successive elezioni.
Per ben motivate o giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima dell’ultima riunione disponibile, il consigliere può dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non può accettare le dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.
B) Consiglio di Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri), Comune, Comunità Locale, Area Locale, Repubblica federata.
Rimanendo generalmente valido quanto esposto al punto A), si precisa quanto segue:
per i consigli relativi al presente punto B)
1. i consiglieri posso essere individuali ed indipendenti e venire candidati da se stessi o da altri. Per l’approvazione della candidatura i candidati individuali ed indipendenti devono raccogliere obbligatoriamente per scritto il consenso scritto di un numero di cittadini nella proporzione dell’uno per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino può essere concesso a più di un candidato contemporaneamente.
2. I consiglieri possono essere appartenenti ad associazioni, comitati, movimenti, liste civiche o partiti pre-esistenti o creati al momento, e questi, per presentarsi alle elezioni, devono raccogliere obbligatoriamente per scritto il consenso scritto di un numero di cittadini nella proporzione del cinque per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino può essere concesso a più di una lista contemporaneamente.
3. Ottengono voti validi alle elezioni le liste che ottengono almeno il cinque per cento dei consensi dei votanti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione alla votazione. Per le elezioni non esistono collegi elettorali eccetto per ragioni organizzative: il quorum dei voti validi è sul totale dei votanti. Il sistema di voto è proporzionale puro al 100%.
4. Vince le elezioni la lista che ottiene la maggioranza relativa. Le liste sono invitate dalla legge a dichiarare, per scritto e prima dell’inizio della campagna elettorale, nel caso non avessero la maggioranza assoluta, con quali altre liste sarebbero disposte a formare il governo. In mancanza di tale dichiarazione la lista che ha raggiunto il maggior numero di voti può governare anche con meno della maggioranza relativa dei voti validi fino alle successive elezioni. Il governo è obbligato a rimanere in carica per cinque anni: se all’interno della compagine che sostiene il governo ci fossero delle defezioni il governo rimane in carica ed i singoli consiglieri devono dimettersi senza essere sostituiti.
5. Le singole liste, per la determinazione dei candidati alle elezioni, devono accettare candidati, proposti da se medesimi o da gruppi non organizzati, senza limiti di numero, che raccolgano il consenso di almeno il cinque per cento degli aderenti alla lista. I votanti devono registrarsi alla lista, anche al momento stesso delle elezioni e non possono votare, pena sanzioni sociali, per candidati interni di altre liste. I voti ai candidati interni alle liste sono registrati informaticamente con un codice criptato per l’individuazione di eventuali voti a candidati interni di liste diverse e solo il personale dello Stato, all’occorrenza preposto, può accedere ai dati individuali dei votanti per la comminazione della sanzione sociale di cui sopra.
6. Il voto alle elezioni è invece completamente segreto ed i votanti sono registrati nei registri appositi.
7. Il voto può essere elettronico ed a distanza solo se l’apposita commissione dello Stato individua un sistema elettronico completamente sicuro e al riparo di malfunzionamenti o manomissioni.
8. Il voto può essere esercitato solo da persone in grado di esprimerlo in modo cosciente ed autosufficiente. Non è ammessa l’assistenza al voto da parte di alcuno.
9. In caso di decesso o di trasferimento del singolo consigliere il suo posto rimane vacante fino alle successive elezioni.
10. Per ben motivate o giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un mese prima dell’ultima riunione disponibile, il consigliere può dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non può accettare, per ragioni di governabilità, le dimissioni del 49 per cento, o frazione, dei componenti del consiglio stesso.
11. Se un eletto in una lista dichiara di non aderire più agli intenti, al programma e alla linea politica generale della lista stessa e di non sentirsi, per questi motivi, a suo agio nella lista stessa può solo dare le dimissioni da consigliere, disciplinate come nel punto precedente. Il suo posto è preso dal primo dei non eletti nella stessa lista.
12. I consiglieri sono a scalare verso l’alto nelle istituzioni della Repubblica: un consigliere di quartiere, quindi, può candidarsi ad un consiglio superiore ma deve dimettersi, se eletto, dall’incarico precedente, e così via.
13. Il Consiglio della Repubblica può avere un numero massimo di 100 consiglieri.
14. Il Consiglio Federale è eletto con gli stessi criteri di cui sopra e ha un limite massimo di 300 consiglieri. Al suo interno elegge i propri organi amministrativi e le commissioni, che possono avere collaboratori esterni scelti dalle singole liste in un numero massimo totale di 200 e per un periodo massimo consecutivo di due anni.
15. Il Consiglio Federale elegge, a partire dall’inizio del terzo mese successivo elle elezioni, a maggioranza relativa il Presidente della Repubblica. Le elezioni del presidente della repubblica non possono protrarsi per più di quindici giorni consecutivi.
16. In tutti i consigli sono eleggibili a consiglieri deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.
17. Tutti i consigli eleggono al loro interno un Presidente del Consiglio con gli stessi criteri di cui all’articolo 15. Con il medesimo criterio sono eletti gli organi interni di tutti i consigli.
La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni area interessata, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo entro settanta giorni dalla fine dei precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
18. Finché non siano riuniti i nuovi Consigli sono prorogati i poteri dei precedenti .
I Consigli si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascun Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
19. Ogni Consiglio ha il suo regolamento che deve però rispettare i criteri dettati dalla Legge sulla Rappresentanza
20. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, a meno che non decida altrimenti la maggioranza relativa dei componenti presenti.
21. I consiglieri di tutti i consigli non hanno privilegi di alcun tipo riguardo a qualsiasi altro cittadino.
22. I consiglieri che, per la natura della propria funzione, fossero obbligati al tempo pieno sono stipendiati dallo Stato fino alla scadenza del mandato od alle dimissioni ma non posso avere altri redditi o attività. Tale condizione deve essere certificata per legge da parte della maggioranza relativa del relativo Consiglio. I consiglieri a tempo pieno hanno diritto, in caso di non rielezione o di dimissioni, alla riassunzione nella impresa dalla quale provengono. I redditi di attività dipendente od imprenditoriale e i redditi da consigliere sono alternativi ed inconciliabili tra loro.
23. I consiglieri non a tempo pieno hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle loro funzioni.
24. La funzione legislativa è esercitata dal Consiglio Federale e dai Consigli delle Repubbliche.
25. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun consigliere dei due ordini di consiglio repubblicano, nonché al Presidente della Repubblica come specificato nel successivo Articolo 59.
26. Ogni disegno di legge presentato in un Consiglio è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dal Consiglio stesso che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
27. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
28. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Consiglio, se il Governo o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dal Consiglio stesso oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
29. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio la Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
30. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
31. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli delle Repubbliche.
Sono ammessi referendum anche per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere ogni ordine di Consiglio.
La votazione al referendum è obbligatoria per legge e non è necessario alcun quorum. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
32. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Articolo 59
L'esercizio della funzione legislativa è attuato con pieno diritto dal Governo e sottoposto al voto di maggioranza del Consiglio.
Articolo 60
Le precedenti distinzioni tra leggi, decreti, provvedimenti attuativi e regolamenti d’attuazione sono abolite e sono istituite tre distinzioni fondamentali e definitive: la Legge , il Regolamento ed il Provvedimento.
Articolo 61
L'amnistia e l'indulto sono concessi con Provvedimento deliberato a maggioranza qualificata del Consiglio Federale in ogni suo articolo e nella votazione finale. Il Provvedimento che concede l'amnistia o l'indulto definisce anche il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del Provvedimento.
Articolo 62
Il Consiglio Federale autorizza con semplice votazione a maggioranza qualificata la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Articolo 63
Ogni modifica di una Legge, di un Regolamento o di un Provvedimento ne comporta immediatamente l’aggiornamento senza necessità di promulgarne altri, annotando e memorizzando nel testo originario le modifiche e le date relative.
Articolo 64
Il Consiglio Federale superiori approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso eccetto per Provvedimento e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con l’approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge o provvedimento che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 65
Ciascun Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e, se fosse necessario, utilizza consulenti esterni.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del Dipartimento Giudiziario.
Articolo 66
Poteri del Presidente della Repubblica Federale
In base alla Legge s